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Blog Italia / Guida SdI Autofatture TD17 & Dogana
Prassi Fiscale Ufficiale • Agenzia delle Entrate

Guida SdI Autofatture TD17, Bollo Virtuale 2,00 € e Corridoio Doganale Italia-Tunisia

Istruzioni operative per la corretta generazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle integrazioni/autofatture estere (TD17/TD18/TD19), gestione dell'imposta di bollo virtuale (DM 17/06/2014) e ottimizzazione delle ritenute d'acconto ai sensi della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni (Legge 388/1981).

Data di Aggiornamento: 12 Settembre 2026 Tempo di Lettura: 10 min Conforme DPR 633/72 & D.Lgs. 127/2015

📋 Punti Chiave di Conformità Tributaria

Autofattura TD17 Servizi Esteri

Obbligo di trasmissione SdI entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura o all'effettuazione dell'operazione.

Bollo Virtuale 2,00 €

Obbligatorio per importi esenti o non soggetti IVA > € 77,47 (N1, N2, N3, N4 e RF19 Forfettario). Liquidazione trimestrale F24.

Convenzione DTT Italia-Tunisia

Tetto massimo ritenuta d'acconto al 10,0% su royalties e software licenses (Art. 12/7 Legge 388/1981) anziché il 30% ordinario.

Sdoganamento Merci & Origine EUR.1

Esenzione 0% dazi all'importazione ai sensi del Protocollo PEM Euro-Mediterraneo e verifica automatica CBAM.

1. La Fine dell'Esterometro e la Gestione delle Autofatture SdI

A partire dall'abrogazione definitiva del vecchio Esterometro, tutti gli acquisti di beni e servizi da fornitori esteri (comunitari ed extra-comunitari) devono essere integrati mediante emissione di fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI):

Tipo Documento Ambito di Applicazione Termine di Trasmissione Base Normativa
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero (UE / Extra-UE) Entro il giorno 15 del mese successivo a ricezione Art. 17 c. 2 DPR 633/72
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari Entro il giorno 15 del mese successivo a ricezione Art. 46 D.L. 331/1993
TD19 Integrazione per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72 (beni già in Italia) Entro il giorno 15 del mese successivo a ricezione Art. 17 c. 2 DPR 633/72

Snippet FatturaPA XML v1.2.2 per Autofattura TD17 :

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        <Indirizzo>Rue du Lac Léman</Indirizzo>
        <CAP>1053</CAP>
        <Comune>Tunis</Comune>
        <Nazione>TN</Nazione>
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          <Denominazione>Azienda Committente Italiana S.r.l.</Denominazione>
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      <Sede>
        <Indirizzo>Via Montenapoleone 8</Indirizzo>
        <CAP>20121</CAP>
        <Comune>Milano</Comune>
        <Provincia>MI</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
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      <DatiGeneraliDocumento>
        <TipoDocumento>TD17</TipoDocumento>
        <Divisa>EUR</Divisa>
        <Data>2026-09-12</Data>
        <Numero>AF-TD17-2026-0041</Numero>
      </DatiGeneraliDocumento>
      <DatiFattureCollegate>
        <IdDocumento>FAC-2026-00482</IdDocumento>
        <Data>2026-09-12</Data>
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    <DatiBeniServizi>
      <DettaglioLinee>
        <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
        <Descrizione>Inversione contabile su servizi di sviluppo software ex Art. 17 c. 2 DPR 633/72</Descrizione>
        <PrezzoUnitario>3000.00</PrezzoUnitario>
        <PrezzoTotale>3000.00</PrezzoTotale>
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        <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
        <ImponibileImporto>3000.00</ImponibileImporto>
        <Imposta>660.00</Imposta>
        <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
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2. Imposta di Bollo Virtuale da 2,00 € (D.M. 17 giugno 2014)

L'imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di € 2,00 per tutte le fatture elettroniche che espongono operazioni esenti, escluse o non imponibili ad IVA per un importo complessivo superiore a € 77,47.

Regole Operative e Codici Tributo F24 :

  • Tag XML Obbligatorio : Il blocco <DatiBollo><BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale><ImportoBollo>2.00</ImportoBollo></DatiBollo> deve essere presente. L'omissione genera l'errore di scarto SdI codice 00427.
  • Dicitura di Legge in Fattura : "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014".
  • Codici Tributo F24 Trimestrali :
    • 2501 : 1° Trimestre (Scadenza 31 Maggio)
    • 2502 : 2° Trimestre (Scadenza 30 Settembre)
    • 2503 : 3° Trimestre (Scadenza 30 Novembre)
    • 2504 : 4° Trimestre (Scadenza 28 Febbraio anno successivo)

3. Convenzione contro le Doppie Imposizioni Italia-Tunisia (Legge 388/1981)

Ratificata con Legge 25 maggio 1981 n. 388, la Convenzione bilaterale offre un quadro tributario privilegiato per le collaborazioni transfrontaliere tra imprese italiane e sussidiarie o partner tecnologici tunisini:

Canoni, Licenze Software & Know-How (Art. 12)

L'aliquota di ritenuta alla fonte applicabile in Italia è plafonata al 10,0% massimo (in luogo del 30,0% ordinario previsto dall'Art. 25 del DPR 600/73). Requisito: certificato di residenza fiscale rilasciato dalla DGI tunisina.

Prestazioni di Servizi Tecnici & Ingegneria (Art. 7 e 14)

Gli utili delle imprese tunisine sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza, con 0% ritenuta in Italia, a condizione che l'attività sia svolta senza stabile organizzazione sul territorio italiano.

4. Procedure Doganali: Certificato EUR.1 e Monitoraggio CBAM 2026

Nell'ambito dell'Accordo Euromediterraneo (Protocollo PEM), le merci industriali di origine preferenziale tunisina godono dell'azzeramento dei dazi doganali all'importazione in Italia:

5. Canali di Pagamento e Riconciliazione in Italia

OmniTax si integra con l'ecosistema interbancario italiano (standard CBI) per garantire la riconciliazione automatica delle partite aperte:

RiBa Elettronica & Bonifico Bancario IT

Generazione flusso telematico CBI per distinte RiBa all'incasso e bonifici Sepa Credit Transfer con IBAN IT e codici ABI/CAB.

SEPA Direct Debit (SDD Core & B2B)

Incasso ricorrente con mandato SDD B2B a irrevocabilità immediata e integrazione con il nodo nazionale PagoPA per la PA.

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